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Onere di dimostrare l’equivalenza dei prodotti


Il concorrente deve dimostrare nell’offerta tecnica l’equivalenza dei prodotti.

Questo il principio espresso dal TAR Campania, Sez. II, del 12 luglio 2021, con la sentenza  n. 4808.

Nel caso di specie, la ricorrente sosteneva che l’aggiudicataria doveva essere esclusa dalla gara perché i prodotti offerti non erano conformi alle specifiche tecniche richieste nel disciplinare di gara.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso ed evidenziato che è onere della ditta  dimostrare nell’offerta tecnica l’equivalenza tra i servizi o prodotti e tale accertamento non può essere compiuto d’ufficio da parte della stazione appaltante.

 

Infatti, nella sentenza in commento, i giudici amministrativi, hanno sottolineato che:

a) il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che l’offerta di ogni concorrente debba essere conforme sin dal principio alle caratteristiche tecniche previste nel disciplinare di gara ed ogni difformità può giustificare l’esclusione dalla selezione. Pertanto, ai fini dell’esclusione non è necessaria un’espressa previsione in tal senso, essendo sufficiente il riscontro della difformità dell’offerta proposta rispetto alle specifiche tecniche richieste dalla lex specialis, le quali, in quanto tali, hanno valore di elementi essenziali dell’offerta ai fini del soddisfacimento delle particolari esigenze dell’amministrazione (Consiglio di Stato Sez. III del 26 gennaio 2018 n. 565, Consiglio di Stato Sez. V 5 maggio 2021 n. 1818; TAR Campania Sez. V del 4 luglio 2019 n. 3703);

b) nell’offerta effettuata dall’aggiudicataria non si è riscontrata alcuna dimostrazione di equivalenza, quanto ai contenitori secondari, tra il prodotto proposto ed il prodotto richiesto, da rendere nelle modalità contemplate dall’art. 68 del d.lgs. n. 50/2016;

c) l’offerta del concorrente si era limitata a descrivere le caratteristiche del contenitore secondario producendo un palese contrasto con le specifiche tecniche disposte nel disciplinare di gara in termini di carenza di qualità essenziali, senza addurre alcun parametro normativo di equivalenza, tratto dal predetto art. 68, che giustificasse la non corrispondenza con le prescrizioni della lex specialis.

 

In conclusione, i giudici amministrativi hanno evidenziato che il concorrente deve dimostrare nell’offerta tecnica l’equivalenza dei prodotti, e qualora non sia predicabile  nemmeno l’applicazione del principio di equivalenza delle specifiche tecniche richieste dal disciplinare di gara, l’offerta dell’aggiudicataria deve essere eliminata dalla selezione.

 

Leggi la Sentenza

TAR Campania 4808-21

 

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