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Abruzzo, del. 249/2021 – Incentivi tecnici e spesa per il personale per spazi assunzionali


Un sindaco ha chiesto se i compensi da corrispondere al personale dipendente a titolo di incentivi tecnici di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016 debbano essere considerati spesa del personale ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e pertanto influenti nel rapporto spesa del personale ed entrate correnti per la determinazione della capacità assunzionale del comune.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 249/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 giugno 2021, muovono le loro considerazioni sulla materia oggetto del parere dalle previsioni dell’art. 113 del citato codice degli appalti, ed in particolare del comma 5-bis nel quale si stabilisce che “gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”.

A parere della Corte, pertanto, gli incentivi tecnici traggono origine dagli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture e ad essi vanno considerati legati, non sussistendo una specifica spesa per il personale in assenza di appalti e degli stanziamenti ad essi relativi.

I giudici abruzzesi richiamano inoltre espressamente varie pronunce della Corte dei Conti, relative a quesiti analoghi o attinenti, tra le quali quelle:

  • in primis, della Sezione regionale di controllo della Lombardia che, con deliberazione n. 73/2021, ha evidenziato come la natura della spesa per gli incentivi tecnici sia quella risultante dal comma 5-bis dell’art. 113 del codice degli appalti (inserito ad opera dell’art. 1, comma 526 della l. 205/2017), richiamando quanto rilevato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 6/2018: “L’avere correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all’importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell’opera, àncora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale.”; e ancora “il legislatore, con norma innovativa contenuta nella legge di bilancio per il 2018, ha stabilito che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio (…) diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all’erogazione di compensi accessori al personale.”;
  • della Sezione regionale di controllo per l’Umbria (del. n. 14/2018), la quale ha affermato che “il legislatore è intervenuto sulla questione della rilevanza degli incentivi tecnici ai fini del rispetto del tetto di spesa per il trattamento accessorio, escludendoli dal computo rilevante ai fini dall’articolo 23, comma 2, d.l.gs n. 75 del 2017. Il legislatore ha voluto, pertanto, chiarire come gli incentivi non confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio (sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente), ma fanno capo al capitolo di spesa dell’appalto”;
  • della Sezione di controllo del Veneto (del. n. 72/2019) che pronunciandosi sulla spesa per gli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche quale rientrante o meno nell’ammontare complessivo della spesa del personale ai sensi dell’art. 1, comma 557, della l. 296/2006 ha affermato: “è stato chiarito che l’onere relativo ai compensi incentivanti le funzioni tecniche non transita nell’ambito dei capitoli dedicati alla spesa del personale, e dunque non può essere soggetto ai vincoli posti alla relativa spesa da parte degli enti territoriali”.

Tali orientamenti sono condivisi dai magistrati contabili dell’Abruzzo che, nella deliberazione in commento, giungono alla conclusione che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la normativa di cui all’ art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019.

 

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CC 249-2021 Abruzzo


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