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Decreto Sostegni: Art. 4 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi


E’ stato prorogato al 30 aprile il blocco dell’attività di riscossione coattiva.

Inoltre, è stato previsto che il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del d.l. 119/2018, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

  1. a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
  2. b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;

Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019, nell’anno 2020 e nell’anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026.

Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione e fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del d.l. 34/2020 sono prorogati:

  1. a) di dodici mesi;
  2. b) di ventiquattro mesi i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.

Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° marzo 2021 al 23 marzo 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, nonché le sanzioni e le somme aggiuntive.

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021 fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Fino alla data stabilita dal d.m. è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

Per il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento nella formulazione tempo per tempo vigente, nonché di quelle per le procedure esecutive, relative alle quote, erariali e non, e annullate, l’agente della riscossione presenta, entro la data stabilita con il d.m., sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al MEF.

Il rimborso è effettuato, con oneri a carico del bilancio dello Stato, in due rate, la prima, di ammontare non inferiore al 70% del totale, scadente il 31 dicembre 2021, e la seconda per l’ammontare residuo, scadente il 30 giugno 2022.

Il rimborso, a favore dell’agente della riscossione, delle spese di notifica della cartella di pagamento relative alle quote annullate del 2018, e non ancora saldate è effettuato in un numero massimo di venti rate annuali di pari importo, con oneri a carico del singolo ente creditore.

Il pagamento della prima di tali rate è effettuato entro il 31 dicembre 2021 e, a tal fine, l’agente della riscossione presenta apposita richiesta all’ente creditore, entro il 30 settembre 2021, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2020.


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