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Abruzzo, del. 64/2021 – Indennità di fine mandato del Sindaco


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corresponsione delle pregresse indennità di fine mandato, non erogate né previste in bilancio, in favore dell’ex Sindaco in carica dal 2009 al 17 maggio 2019.

I magistrati contabili dell’Abruzzo, con la deliberazione 64/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 marzo 2021, hanno dichiarato la richiesta di parere ammissibile limitatamente alla prima parte, con esclusione di ogni valutazione in merito agli atti gestionali relativi alla specifica fattispecie.

La Corte ha ricordato che l’istituto dell’indennità di fine mandato del Sindaco, disciplinato dall’art. 82, comma 8, lett. f, del Tuel, ha trovato espressa regolamentazione nell’art. 10 del d.m. 119/2000, che ne ha stabilito la misura in un’indennità mensile spettante per ogni 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all’anno. Il comma 719 dell’art. 1 della legge 296/2006 ha previsto che, dal 1° gennaio 2007, l’indennità di fine mandato del Sindaco spetti solamente “nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi”.

Nel merito, la Corte ha chiarito che, in assenza di uno specifico atto di impegno contabile delle somme relative alla differenza tra i valori delle indennità corrisposte e quelle complessivamente dovute negli esercizi finanziari in cui il mandato del Sindaco è stato espletato, deve negarsi l’imputazione al bilancio dell’esercizio corrente di un’integrazione dello stanziamento, al fine di garantire la copertura finanziaria dell’onere emerso a seguito di richiesta intervenuta successivamente.

Il mancato accantonamento può determinare, tuttavia, la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del Tuel qualora l’Ente si sia giovato delle prestazioni del Sindaco pro tempore, con utilità in favore dell’ente locale nell’espletamento di funzioni pubbliche.

I magistrati contabili hanno in ultimo ribadito, rinviando a quanto già affermato per un caso analogo (Corte conti, sez. contr. Abruzzo, del. 149/2018), che il parere espresso nei termini sopra descritti non esime l’Ente dall’obbligo di effettuare, in concreto, ogni valutazione di merito inerente alla qualificazione del comportamento tenuto al riguardo dal Sindaco nel periodo tra l’inizio del mandato e la data di presentazione della richiesta di pagamento delle indennità (in particolare, se detto comportamento possa integrare gli estremi di una tacita acquiescenza o di una rinuncia alle pretese), nonché all’eventuale intervenuta prescrizione, anche parziale.

 

Leggi la Deliberazione

CC 64-2021 Abruzzo


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