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D.l. 30/2021: Interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in DID o quarantena


E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 62 del 13 marzo 2021, il d.l. 30/2021, concernente “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta, il 13 marzo 2021.

Tale Decreto disciplina, tra l’altro, nuove misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 1, di seguito le norme ritenute di maggior rilievo.

Art. 1 – Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, anche se collocate in zona gialla, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti previsti per la zona arancione.

Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti per la zona rossa si applicano anche nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuate con ordinanza del Ministro della salute nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.

Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive:

a) nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.

Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Lo spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca, si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito del monitoraggio settimanale, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico ne verifica l’adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.

Art. 2 – Congedi per genitori e bonus baby-sitting

Il genitore di figlio convivente minore di anni sedici, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Nei casi in cui non sia possibile svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, ai genitori che si astengono dalla prestazione lavorativa è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa.

Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Gli eventuali periodi di congedo parentale (ex artt. 32 e 33 d.lgs. 151/2001) fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino al 12 marzo 2021, durante i periodi di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, di durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nei congedi con diritto all’indennità pari al 50% della retribuzione e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia ed è erogato in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Tale bonus può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo e comunque in alternativa alle misure sopra indicate.

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di supporto.

Le modalità operative per accedere ai benefici contenute nel Decreto in commento sono stabilite dall’INPS, che sulla base delle domande pervenute, provvederà al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Leggi il D.l. 30/2021

DL 30-2021


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