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Corte dei Conti, sez. contr. Campania, del. 23/2021 – Fondo incentivante


Il sindaco di un Comune ha presentato un articolato parere in relazione al limite del salario accessorio dei dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 33, del d.l. 34/2019. In particolare, sono stati posti ai magistrati contabili, i seguenti quesiti:

  1. Verifica dell’applicabilità del citato art. 33 in presenza di una riduzione del personale in servizio rispetto all’anno 2016;
  2. Quale siano le voci che concorrono a determinare la spesa complessiva per il trattamento accessorio per la determinazione del valore medio pro capite riferito all’anno 2018;
  3. La corretta quantificazione del valore medio pro capite riferito all’anno 2018;
  4. Quale siano le voci che concorrono a determinare la spesa complessiva per il trattamento accessorio per l’anno 2020.

La Corte dei Conti, sez. contr. della Campania, con la deliberazione n. 23 depositata il 22 febbraio 2021, ha ritenuto inammissibili i quesiti n. 2 e n. 4, in cui l’ente ha chiesto chiarimenti sulle voci di spesa che compongono il trattamento accessorio.

I magistrati contabili hanno fornito chiarimenti, però, in merito ai quesiti n. 1 e n. 3.

In particolare, in merito al quesito n. 1, la Corte nella deliberazione in commento ha chiarito che il raffronto (e quindi l’eventuale necessità di aumento o diminuzione) deve essere fatto tra il personale in servizio nell’anno in cui si deve quantificare il fondo e il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Pertanto, non deve effettuarsi alcun raffronto con il personale in servizio nel 2016.

I magistrati contabili hanno inoltre chiarito che la determinazione dell’ammontare del salario accessorio deve essere effettuata in via preventiva, ad inizio anno, dopo l’approvazione del bilancio di previsione.

In merito al quesito n. 3, la Corte ha chiarito che in questo nuovo quadro normativo, coordinando le due disposizioni di riferimento (art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 e art. 33, comma 2, d.l. 34/2019) il riferimento base è previsto nel limite del tetto del fondo 2016 e tale dato deve essere adeguato, aumentando o diminuendo, in modo da assicurare l’invarianza nel tempo del valore medio pro-capite definito nel 2018.

In tal modo, secondo i magistrati contabili, si garantirebbe a ciascun dipendente un valore medio, in caso di assunzione di nuovi dipendenti, tale che all’incremento del numero dei dipendenti, l’ammontare del trattamento accessorio cresca in maniera proporzionale. Al contrario, laddove il numero di dipendenti dovesse diminuire non è possibile scendere al di sotto del valore – soglia del trattamento accessorio del 2016.

Il vincolo disciplinato dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, rimanendo in vigore, non deve più essere considerata come valore assoluto da prender e a riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio.

Secondo i magistrati contabili della Campania, “il tetto del fondo 2016 – sarebbe – un diritto acquisito che non può essere negato, in caso di diminuzione di dipendenti”.

Leggi la Deliberazione

CC 23-2021 Campania


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