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Emilia-Romagna, del. 20/2021 – Emergenza sanitaria e trasporto scolastico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla legittimità di riconoscere costi aggiuntivi richiesti al Comune dal gestore del servizio di trasporto scolastico, in ragione delle maggiori  spese sostenute da settembre 2020 per l’adeguamento alle normative di prevenzione della diffusione del virus Covid-19.

Il Sindaco, in particolare, ha chiesto se i costi aggiuntivi derivanti dagli obblighi per un gestore del servizio di trasporto scolastico di impiegare mezzi, materiali e personale per garantire livelli di igienizzazione adeguati alla nuove normative dell’emergenza sanitaria debbano essere sopportati dall’operatore economico in quanto riconducibili al rischio d’impresa oppure se in considerazione della straordinarietà dell’emergenza, il Comune  possa procedere a una revisione delle condizioni contrattuali a favore del fornitore.

I magistrati contabili dell’Emilia-Romagna, con la deliberazione 20/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 gennaio 2021, hanno ricordato che fra le misure di ristoro al trasporto scolastico, il Governo ha emanato il d.l. 34/2020, istituendo un fondo destinato ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria.

Inoltre, La Corte dei Conti ha ricordato che il comma 1 lett c) dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016 stabilisce che i contratti di appalto possono essere modificati ove la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. In tali casi, le modifiche all’oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d’opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

La modifica non deve alterare la natura generale del contratto. Sull’applicabilità della norma ai contratti di erogazione di servizi soggetti a un grave squilibrio economico a causa dell’emergenza sanitaria si è pronunciata anche l’ANAC, che ha richiamato il d.p.c.m. 17 maggio 2020 e in particolare l’allegato 12  relativo al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020, il quale ha stabilito che “l’obbligo di applicare  le misure di cui al richiamato protocollo del 24 aprile 2020, nonché la richiesta di prestazioni ulteriori per far fronte alla particolare situazione di emergenza che sta interessando l’intero Paese costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso a una variante in corso d’opera per le circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016”.

Infine, i magistrati hanno ribadito che ai fini della corretta definizione dell’oggetto della variante in corso d’opera, è necessaria un’accurata verifica dell’impatto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 sullo svolgimento della prevenzione oggetto di affidamento, in particolare in termini di oneri aziendali per la sicurezza nonché delle modifiche in termini di quantità e di modalità di erogazione dei servizi richiesti dalla stazione appaltante ai fini del rispetto  delle predette misure di prevenzione  e contenimento. Nel caso di specie, la modifica delle modalità organizzative per la prestazione dei servizi non costituisce alterazione della natura generale del contratto.

 

Leggi la Deliberazione

CC 20-2021 Emilia Romagna


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