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Ministero della Salute: nuovi limiti per gli ingressi in Italia


E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 314 del 18 dicembre 2020 , l’ordinanza del Ministero della Salute concernente “ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale” in vigore dal 19 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.

Con l’ordinanza in commento, il Ministero della Salute ha stabilito che ai fini del contenimento della diffusione  del  virus  COVID-19,  saranno applicate  le  seguenti misure di prevenzione:

1) per consentire il regolare   svolgimento   delle competizioni sportive, l’ingresso nel territorio  nazionale  di  atleti,  tecnici,  giudici, commissari  di  gara  e  accompagnatori,  che  hanno  soggiornato   o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20 del suindicato decreto, è  consentito  previa  sottoposizione,  nelle  48  ore   antecedenti all’ingresso nel  territorio  nazionale,  ad  un  test  molecolare  o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

2) alle persone che, tra il 21 dicembre 2020 e  il  6 gennaio 2021, faranno ingresso  in  Italia  da  Stati  e  territori  di  cui all’elenco  C  dell’allegato  20  del  decreto  del  Presidente   del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 per motivi diversi  da  quelli indicati all’art. 6, comma, 1  del  medesimo decreto, si applicheranno le misure di cui ai commi da 1 a 5 dell’art.  8 del sopra citato decreto, ferme restando le eccezioni di cui al comma 8 del medesimo articolo;

3) alle persone che, in uno o più giorni  compresi  tra  il  21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, hanno soggiornato o transitato  in  Stati  e territori  di  cui  all’elenco  C  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per motivi diversi  da  quelli indicati all’art. 6, comma 1  del  medesimo decreto, si applicheranno le misure di cui ai commi da 1 a 5 dell’art.  8 del sopra citato decreto;

4) per il periodo dal 21  dicembre 2020 al  6  gennaio 2021,  ai movimenti da e  per  la  Repubblica  di  San  Marino  si  applicherà  la disciplina prevista per gli Stati e territori  di  cui  all’elenco  C dell’allegato  20  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 3 dicembre 2020;

5) per i movimenti da e  per  l’Uruguay  si  applicherà  la  disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3  dicembre 2020.

Leggi l’Ordinanza e gli allegati

Ministero della Salute 18 dicembre 2020


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