E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 314 del 18 dicembre 2020 , l’ordinanza del Ministero della Salute concernente “ulteriori limitazioni agli ingressi nel territorio nazionale” in vigore dal 19 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021.
Con l’ordinanza in commento, il Ministero della Salute ha stabilito che ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, saranno applicate le seguenti misure di prevenzione:
1) per consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, l’ingresso nel territorio nazionale di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E dell’allegato 20 del suindicato decreto, è consentito previa sottoposizione, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
2) alle persone che, tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, faranno ingresso in Italia da Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 per motivi diversi da quelli indicati all’art. 6, comma, 1 del medesimo decreto, si applicheranno le misure di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 8 del sopra citato decreto, ferme restando le eccezioni di cui al comma 8 del medesimo articolo;
3) alle persone che, in uno o più giorni compresi tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, hanno soggiornato o transitato in Stati e territori di cui all’elenco C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per motivi diversi da quelli indicati all’art. 6, comma 1 del medesimo decreto, si applicheranno le misure di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 8 del sopra citato decreto;
4) per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino si applicherà la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;
5) per i movimenti da e per l’Uruguay si applicherà la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.
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