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Anomalia dell’offerta e corrispettivo a favore dell’ausiliaria


Devono essere valutati i costi del contratto di avvalimento e la loro incidenza ai fini della valutazione dell’anomalia dell’offerta.

Questo il principio espresso dal Tar Campania, Napoli Sez. IV del 17 dicembre 2020 n. 6211.

Nel caso di specie, la ricorrente proponeva ricorso avverso l’aggiudicataria poiché quest’ultima aveva indicato nel contratto di avvalimento un  corrispettivo a favore dell’ausiliaria pari al 10% del valore dell’appalto.

L’entità del corrispettivo era eccessivo in quanto risultava essere superiore all’utile dichiarato dall’aggiudicataria.

Inoltre, secondo la ricorrente,  il corrispettivo non era stato considerato nel piano economico dell’offerta, ma risultava azzerare l’utile e comportava una perdita ingente all’aggiudicataria.

In fase di giustificazione l’offerta era stata rimodulata dall’aggiudicataria sovrapponendo il compenso pattuito per il contratto di avvalimento cioè il 10% del valore dell’appalto , alle singole voci dell’offerta, precisando che talune voci erano da intendersi  incluse nel corrispettivo del contratto.

I giudici amministrativi del Tar Campania hanno  ritenuto fondato il ricorso poiché la rimodulazione aveva determinato una modifica  inammissibile dell’offerta.

Infatti, i giudici amministrativi hanno ribadito che i costi già inclusi nell’ambito del piano economico dell’offerta e le giustificazioni, fatte rientrare nel previsto corrispettivo del contratto di avvalimento erano relativi a 6 unità di personale, alla manutenzione dei mezzi, all’assicurazione dei mezzi, al carburante per l’utilizzo dei mezzi, e che le ragioni sostenute dalla Stazione appaltante costituivano un’inammissibile modificazione dell’offerta.

L’inammissibile modificazione dell’offerta era volta, ad avviso dei giudici amministrativi,  a celare il grave squilibrio economico dell’offerta, che considerando il corrispettivo dell’avvalimento, non prevedeva utili e comportava una ingente perdita in capo all’aggiudicataria.

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TAR Campania n. 6211-20


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