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Toscana, del. n. 89 – Vincoli di spesa e violazione del patto di stabilità


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito ai vincoli di spesa scaturenti dall’art. 31 comma 26 delle legge 183/2011,  in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e, in particolare, se l’ente inadempiente nell’anno successivo possa impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio.

Inoltre, il Sindaco ha chiesto come sia possibile conciliare il rispetto dei limiti di spesa derivanti dalla violazione del patto di stabilità interno con la necessità di fronteggiare la pandemia da COVID-19 e, in particolare, se tali somme possano essere considerate nel limite della media annuale del triennio, oppure se le somme giacenti sul conto corrente per le donazioni per la solidarietà alimentare possano venir utilizzate anche per altri fini.

I magistrati contabili della Toscana,  con la deliberazione 89/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 dicembre 2020, hanno chiarito che le somme aggiuntive, provenienti dal bilancio statale, in ragione del vincolo di destinazione ad esse apposto e limitatamente alla durata della situazione emergenziale, alla luce di quanto chiarito dal MEF con la Circolare 9/2020, sono escluse dai limiti di spesa fissati dall’art. 31 comma 26 della legge 183/2011, qualora:

a) siano finanziate da trasferimenti dello stato o di enti territoriali finalizzati a fronteggiare l’emergenza sanitaria COVID-19, secondo quanto previsto dai provvedimenti di urgenza adottati;

b) derivino da disponibilità di bilancio dell’ente o organismo;

c) siano acquisite tramite altre fonti di finanziamento e aventi vincolo di destinazione”.

La Corte dei Conti della Toscana, nella deliberazione in commento, ha altresì chiarito che se le risorse provenienti da liberalità di privati sono state acquisite con uno specifico vincolo di destinazione, tale condizione costituisce limite insuperabile in merito al loro utilizzo, fatto salvo il caso in cui non si dimostri che tali risorse siano eccedenti rispetto alla finalità specifica a cui erano destinate.

CC Sez. Controllo Toscana del. n. 89-20


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