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Puglia, del. n. 109 – Retribuzione di posizione del Segretario e trattamento accessorio


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere la maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario comunale, prevista dall’art. 41 CCNL  dei Segretari comunali e provinciali, rideterminando il relativo trattamento economico con effetto retroattivo decorrente dalla data di formale conferimento di incarichi dirigenziali aggiuntivi ed in presenza dei criteri e parametri di cui al CCDI dei Segretari comunali e provinciali sottoscritto in data  22-12-2003.

Inoltre, il Sindaco ha chiesto anche, se in applicazione dell’art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75-2017 che ha individuato nell’importo determinato per l’anno 2016 il limite entro il quale determinare le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, sia necessario ricalcolare retroattivamente il limite imposto in considerazione degli anni di competenza su cui tale maggiorazione inciderebbe, o se in alternativa il limite determinato per l’anno 2016 resta cristallizzato e la spesa derivante dal riconoscimento della maggiorazione concorre al suo raggiungimento nell’anno in cui tale maggiorazione è riconosciuta, poiché solo in quell’anno il debito è diventato certo, liquido ed esigibile, ed in tal caso, se l’importo debba essere riconosciuto come debito fuori bilancio.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione n. 109/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 dicembre 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo poiché il quesito concerne questioni inerenti concrete attività gestionali e amministrative di esclusiva competenza dell’ente.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Puglia del. n. 109-20


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