L’art. 15 ha disposto il differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, pertanto i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l’accertamento della rappresentatività di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, saranno rilevati alla data del 31 dicembre 2021 e trasmessi all’ARAN non oltre il 31 marzo dell’anno successivo dalle stesse pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell’organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024 sono prorogati, in deroga all’articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, gli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette.
Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.
Gli appositi accordi per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, di cui all’articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, potranno prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello snellimento delle procedure anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali.
L’art. 22 ha disposto l’erogazione di contributi per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario, le quali restano fermi gli obiettivi di finanza pubblica a carico delle medesime ai sensi dell’articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.Alle regioni a statuto ordinario sarà assegnato un contributo per l’anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno 2020.
Il contributo non concorrerà alla determinazione del saldo non negativo di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e le risorse conseguentemente liberate dovranno essere destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020.
Le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 potranno essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.
Leggi il decreto legge