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Pubblicato in G.U. il nuovo Decreto “Ristori quater”


L’art. 15 ha disposto il differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale, con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, pertanto i dati  relativi  alle deleghe  rilasciate  a  ciascuna   amministrazione,   necessari   per l’accertamento della rappresentatività di cui  all’articolo  43  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, saranno  rilevati  alla  data del 31 dicembre 2021 e trasmessi  all’ARAN  non  oltre  il  31  marzo dell’anno successivo dalle stesse pubbliche  amministrazioni,  controfirmati da un rappresentante dell’organizzazione sindacale  interessata,  con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. In via eccezionale e con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024  sono prorogati,  in  deroga  all’articolo  42,  comma   4,   del   decreto legislativo n. 165 del 2001,  gli  organismi  di  rappresentanza  del personale anche se le relative elezioni siano state già indette.

Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022.

Gli appositi accordi  per  le  elezioni  per  il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie, di  cui  all’articolo  42,  comma  4,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  potranno prevedere il ricorso a modalità telematiche in funzione dello  snellimento  delle procedure anche con riferimento alla  presentazione  delle  liste  ed alle assemblee sindacali.

L’art. 22 ha disposto l’erogazione di contributi  per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario, le quali restano fermi gli obiettivi di finanza  pubblica  a  carico   delle medesime ai sensi dell’articolo  1,  comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.Alle regioni a statuto ordinario sarà assegnato un contributo per l’anno 2020 di 250 milioni  di  euro  ripartito  secondo  la  tabella  A,  destinato  al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in  scadenza nell’anno 2020.

Il contributo non concorrerà  alla  determinazione  del saldo non negativo di cui al comma 466 dell’articolo 1  della  legge  11  dicembre 2016, n. 232, e le risorse conseguentemente liberate dovranno essere destinate  al ristoro  delle  categorie  soggette  a   restrizioni   in   relazione all’emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro  il  31  dicembre  2020.

Le variazioni  di  bilancio   riguardanti   l’utilizzo   delle   risorse trasferite dal bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 potranno essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020  con delibera della giunta.

Leggi il decreto legge

DECRETO-LEGGE n. 157 30 novembre 2020


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