È stato pubblicato sulla G.U. n. 297 del 30 novembre 2020, il d.l. n. 157 del 30 novembre 2020 il cd. decreto “Ristori quater” concernente “ Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore dal 30 novembre 2020.
In particolare si segnalano le seguenti principali nuove misure introdotte dal decreto in commento.
L’art. 8 ha individuato i soggetti esenti dal versamento IMU, ed ha previsto che le disposizioni di cui all’articolo 177, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 in materia di esenzione IMU per il settore turistico per immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, all’articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 in materia di esenzione IMU per il settore turistico e dello spettacolo per immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all’articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e per immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 in materia di cancellazione della seconda rata IMU per l’anno 2020 e all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 in materia di cancellazione della seconda rata IMU per l’anno 2020, si applicano ai soggetti passivi dell’imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero al proprietario ovvero al titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, al genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli, al concessionario di aree demaniali, al locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria e a ciascun soggetto passivo con riferimento ad un medesimo immobile, tenuto conto delle singole quote di possesso, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.