L’obbligo di sopralluogo opera in senso sostanziale.
Questo il principio espresso dal Tar Sardegna il 2 dicembre 2020, n.665.
Un RTI proponeva ricorso avverso l’esclusione da una procedura di gara in quanto il sopralluogo non era stato effettuato da un soggetto idoneo, in quanto privo di poteri di rappresentanza o di procura.
I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso ed hanno ritenuto, ricostruendo la vicenda, che il legale rappresentante dell’impresa consorziata esecutrice dei lavori avesse effettuato il sopralluogo presentando l’apposita delega rilasciata dal legale rappresentante del consorzio ricorrente.
Nel caso di specie, hanno ricordato i giudici, il RUP aveva rilasciato l’attestato di avvenuto sopralluogo, pertanto il sopralluogo era stato regolarmente effettuato.
I giudici amministrativi si sono soffermati altresì sul fatto che, nelle gare pubbliche l’obbligo del sopralluogo opera in senso sostanziale ed è volto a consentire ai concorrenti di formulare offerte in relazione all’appalto oggetto della procedura di gara.
Pertanto, i giudici amministrativi hanno evidenziato che il ricorso deve essere accolto poiché il sopralluogo è volto a garantire la valutazione dei luoghi al fine di prendere conoscenza delle modalità di esecuzione dell’appalto, perciò un provvedimento di esclusione risulterebbe assolutamente non rispondente all’interesse pubblico.
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