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Verifiche dei subappaltatori : vige il tempus regit actum


Tempus regit actum trova applicazione anche per le verifiche in corso di procedura di gara dei subappaltatori, in quanto ogni atto vige nel tempo in cui la relativa normativa è applicabile.

Questo il principio espresso dal TAR Campania, Sez. I, nella sentenza n. 4676, depositata il 27 ottobre 2020.

Nel caso di specie, in una procedura di gara indetta prima dell’entrata in vigore del cd. decreto “sblocca cantieri” ma esperita successivamente, un’impresa veniva esclusa a causa di una condanna penale non dichiarata in capo ad uno dei soggetti rilevanti di una ditta indicata quale subappaltatore.

Questa impresa adiva ai giudici amministrativi lamentando la mancata osservanza della previsione di cui all’art. 1, comma 18, della legge n. 55/2019 cd. “sblocca cantieri” con la quale era stata disposta la sospensione delle disposizioni in materia di subappalto e delle verifiche in sede di gara.

I giudici amministrativi hanno accolto il ricorso ed hanno precisato che il principio del tempus regit actum trova applicazione anche per le procedure di  gara.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno osservato che sospendere le verifiche in sede di gara non avrebbe ragione se ciò fosse solo riferito alle gare indette successivamente all’entrata in vigore del decreto “sblocca cantieri”.

La volontà del legislatore, ad avviso della magistratura amministrativa,  è quella di garantire la sterilizzazione degli effetti della violazione degli obblighi dichiarativi relativi ai subappaltatori anche per le gare, come nel caso di specie, che erano in corso al momento  in cui il decreto legge è stato emanato.

Infatti, come hanno precisato i giudici amministrativi il cd. decreto legge ”sblocca cantieri” è stato pubblicato il 18 aprile 2019 mentre il provvedimento di esclusione è stato adottato e trasmesso il 15 novembre 2019, perciò la stazione appaltante avrebbe eseguito le verifiche sui requisiti dei subappaltatori quando esse dovevano ritenersi inibite dalla citata previsione di cui al decreto legge n. 55/2019, c.d. Decreto “Sblocca cantieri”.

Leggi la sentenza

Tar Campania n. 4676 -20


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