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Conti correnti dedicati: il chiarimento del MEF


Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alla verifica e rendicontazione delle entrate degli enti locali effettuati dai contribuenti in modo da assicurare in tempi certi il pagamento dei compensi dovuti dall’ente impositore al proprio soggetto affidatario della riscossione, con circolare n. 3/DF  del 27 ottobre 2020.

A seguito  dei numerosi quesiti pervenuti al Ministero sulle difficoltà riscontrate dagli istituti bancari che assolvono il compito di tesoreria degli enti locali, il Ministero ha redatto le presenti linee guida, tese ad uniformare l’applicazione delle disposizioni previste in materia dall’art. 1, comma 790 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) secondo cui:

  1. Per “conto dedicato” si intende l’apposito conto acceso presso il tesoriere, collegato al conto di tesoreria principale esclusivamente dedicato alla riscossione delle singole entrate oggetto di affidamento a terzi. Occorrerà poi ricondurre i vari flussi al conto dedicato acceso presso il tesoriere che garantirà ai soggetti affidatari la verifica e la rendicontazione dei versamenti effettuati dai contribuenti;
  2. I conti dedicati devono essere aperti presso la banca tesoriera con cui è stata stipulata la convenzione di tesoreria;
  3. Il soggetto affidatario deve avere accesso a ogni conto dedicato alla riscossione delle entrate affidatagli, collegato sempre al conto di tesoreria principale, per poter esercitare il controllo di quanto versato dai contribuenti e per il calcolo del proprio compenso, senza avere alcuna possibilità di movimentare le somme presenti sul conto;
  4. Il soggetto affidatario non è individuato dalla legge come quello invece deputato a ricevere il versamento, che fa esclusivo riferimento all’ente locale, tale principio opera anche in caso di pagamenti che sono effettuati tramite il nodo PagoPA;
  5. Sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti affidatari privati, da ciò ne deriva che questi ultimi non possono essere considerati enti creditori;
  6. Il tesoriere deve provvedere giornalmente al riversamento al conto di tesoreria principale delle somme accreditate sui conti dedicati accesi. Al tesoriere è dunque attribuita la sola traenza del conto e non la potestà di disporre in autonomia i trasferimenti;

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