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Misure anti- covid-19: la nuova circolare del Ministero dell’Interno


  • Eventi, competizioni sportive e sport di contatto di interesse provinciale, altresì sono vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale, quali attività sportive di contatto effettuate a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici). Sono escluse dal presente divieto le forme individuali degli sport di contatto, pertanto le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi soltanto nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. A titolo esemplificativo, per il calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l’allenamento con manichini; per la danza, le figure singole, ecc;
  • Sale giochi, sale scommesse e sale bingo potranno restare aperti dalle ore 8 fino alle ore 21;
  • Sagre, fiere di comunità, attività convegnistiche e congressuali, riunioni nelle pubbliche amministrazioni, rimangono consentite solo le sagre e le fiere di comunità di carattere nazionale e internazionale. Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Per le p.a. vige l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza mentre le riunioni private sono consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fortemente raccomandato;
  • Esercizi pubblici potranno essere aperti dalle ore 5 fino alle ore 24 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo. Il numero massimo di commensali per tavolo è pari a 6 ed obbligatorio per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei protocolli vigenti nel settore. L’attività di ristorazione da asporto è consentita fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Infine, il Ministero dell’Interno ha ricordato che qualora le Regioni, in considerazione dell’andamento epidemiologico, dovessero adottare proprie ordinanze contenenti misure maggiormente restrittive rispetto a quelle fissate dal DPCM 18 ottobre 2020, il Ministero dell’Interno fornirà indicazioni specifiche per i Prefetti delle province interessate.

Leggi la circolare

Circolare DPCM 18 ottobre 2020


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