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Covid- 19: il DPCM 24 ottobre 2020


ii) il Presidente della Regione dovrà disporre  la  programmazione  del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione dovrà,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.

Per  le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti potrà disporre, al fine di contenere  l’emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

ll) per le attività professionali è raccomandato che:

1) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalità a distanza;

2) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;

3) siano assunti protocolli di sicurezza  anti-contagio,  fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali;

mm) sono chiusi gli  impianti  nei  comprensori  sciistici;  gli stessi  potranno  essere  utilizzati   solo   da   parte   di   atleti professionisti  e  non  professionisti,  riconosciuti  di   interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive  federazioni per  permettere  la  preparazione  finalizzata  allo  svolgimento  di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti potranno essere aperti agli sciatori  amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida  da  parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome  e  validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni  di persone e, in genere, assembramenti;

nn) le attività delle strutture  ricettive  saranno  esercitate  a condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture

L’art. 2 del presente decreto in commento, concernente “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali “ dispone che tutte le  attività  produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall’articolo 1,  dovranno  rispettare   i   contenuti   del   protocollo    condiviso    di regolamentazione delle misure per  il  contrasto  e  il  contenimento della  diffusione  del  virus  COVID-19  negli  ambienti  di   lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti  sociali  di cui all’allegato 12 al presente decreto, nonché, per i rispettivi ambiti di  competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile  2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  le  parti  sociali,  di  cui all’allegato 13 al presente decreto, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui  all’allegato 14 al presente decreto.

Leggi il DPCM

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020


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