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Covid- 19: il DPCM 24 ottobre 2020


t) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado,  fatte  salve  le  attività inerenti  i  percorsi  per  le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività  di tirocinio   da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il  rispetto  delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

u) le Università dovranno predisporre, in base   all’andamento   del   quadro epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle attività curriculari in presenza e  a  distanza  in  funzione  delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di  sicurezza  sanitaria ed, in ogni caso,  nel  rispetto  delle  linee  guida  del  Ministero dell’università e della ricerca, di  cui  all’allegato  18 al presente decreto,  nonché sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22 al presente decreto; le presenti disposizioni si applicano,  per  quanto  compatibili,  anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche  o  curriculari  delle  università  e   delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali attività potranno essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalità  a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto manche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con disabilità; le università e  le  istituzioni  dovranno assicurare,  laddove ritenuto  necessario  e  in  ogni  caso  individuandone  le  relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.  Le assenze maturate dagli studenti non saranno computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonché ai fini delle relative valutazioni;

w) le  amministrazioni  di  appartenenza  potranno,  con  decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalità didattiche  ed organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei  Vigili  del  fuoco,  prevedendo  anche  il ricorso ad attività didattiche ed esami  a  distanza  e  l’eventuale soppressione  di  prove  non  ancora  svoltesi,  ferma  restando   la validità  delle  prove  di  esame  già sostenute  ai  fini   della formazione della graduatoria finale del corso;

z) i periodi di assenza dai corsi  di  formazione  di  cui  alla lettera w), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorreranno  al  raggiungimento  del  limite  di  assenze  il  cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno  o la dimissione dai medesimi corsi;

aa) è  vietato agli  accompagnatori  dei  pazienti   di permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti   emergenze   e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

bb) è limitato l’accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalità e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che è  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

cc) le articolazioni territoriali del Servizio  sanitario  nazionale  dovranno assicurare  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  saranno  posti  in condizione di isolamento dagli altri detenuti;

dd) si potranno svolgere attività commerciali  al  dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare  all’interno  dei  locali  più  del  tempo necessario  all’acquisto  dei  beni;  le  suddette  attività dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di

riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  Regioni  o  dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel  rispetto  dei principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e comunque in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all’allegato  10 al presente decreto.  È  raccomandata l’applicazione delle misure di  cui  all’allegato 11 al presente decreto;

ee) sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle  ore  00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita  senza  limiti  di  orario  la ristorazione  negli  alberghi  e   in   altre   strutture   ricettive limitatamente ai propri clienti,  che  siano  ivi  alloggiati. E’ consentita  la  ristorazione  con  consegna  a  domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l’attività  di confezionamento che di trasporto, nonché fino  alle  ore  24,00  la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle adiacenze.

Le  predette attività  restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello  svolgimento  delle suddette attività con l’andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi.

Sono consentite le  attività  delle  mense  e  del  catering  continuativo  su  base contrattuale,   che   garantiscono   la   distanza    di    sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e  alle  condizioni  di cui al periodo precedente;

ff) restano aperti gli esercizi di somministrazione  di alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento carburante situate  lungo  le  autostrade,  negli  ospedali  e  negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il  rispetto  della distanza interpersonale di almeno un metro;

gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione  che  le  Regioni  e  le  Province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello  svolgimento  delle suddette attività con l’andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori

Resta  consentito  lo  svolgimento delle attività inerenti ai  servizi  alla  persona  già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del 26 aprile 2020;

hh) restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonché   l’attività  del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi;


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