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Covid- 19: il DPCM 24 ottobre 2020


Sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché  quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell’efficienza operativa in uso al Comparto  Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico,  che  si  svolgono  nel  rispetto  dei protocolli e delle linee guida vigenti;

g) è sospeso lo svolgimento degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport; sono altresì sospese l’attività  sportiva  dilettantistica di base, le scuole e l’attività  formativa  di  avviamento  relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le  competizioni  e  le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere ludico-amatoriale;

h) al  fine  di  consentire  il   regolare   svolgimento   delle competizioni sportive,  che  prevedono  la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari  di  gara,  e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l’ingresso in  Italia è vietato o per i quali è prevista la  quarantena,  questi  ultimi, prima dell’ingresso  in  Italia,  devono  avere  effettuato  un  test molecolare o antigenico per verificare lo stato  di  Tale test non deve essere antecedente a  72  ore  dall’arrivo  in  Italia  e  i soggetti interessati, per essere autorizzati all’ingresso in  Italia, devono essere in possesso dell’esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per  gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono  autorizzati  a  prendere  parte  alla  competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in  conformità con lo specifico protocollo  adottato  dall’ente  sportivo  organizzatore dell’evento;

i) è consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche  soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore;

l) sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;

m) sono sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e  in  altri  spazi anche all’aperto;

n) restano sospese le attività che abbiano  luogo  in sale da ballo e discoteche  e  locali  assimilati,  all’aperto  o  al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto,  ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili  e  religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato  non ricevere persone diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per  esigenze lavorative o situazioni di necessità  e  urgenza.  Sono  vietate  le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri  eventi,  ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a  distanza;  tutte le cerimonie pubbliche si dovranno svolgere  nel  rispetto  dei  protocolli  e linee guida vigenti e  in  assenza  di  Nell’ambito  delle pubbliche amministrazioni le riunioni  si  dovranno svolgere  in  modalità  a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  è fortemente raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalità  a distanza;

p) l’accesso ai luoghi di culto dovrà avvenire con misure organizzative tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra  loro  di almeno un metro;

q) le funzioni religiose con la  partecipazione  di  persone  si dovranno svolgere nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 al presente decreto;

r) rimane assicurato il servizio di apertura al pubblico dei musei e  degli  altri istituti e luoghi della cultura a condizione che detti istituti  e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori  (più  o meno  di  100.000  l’anno),  garantiscano  modalità  di   fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra loro di almeno un metro. Il servizio dovrà essere organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni  o  dalla  Conferenza delle regioni e delle  province  autonome.

Le  amministrazioni  e  i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della cultura  potranno  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di prevenzione e protezione, nonché di tutela  dei  lavoratori,  tenuto conto delle caratteristiche dei  luoghi  e  delle  attività svolte; resta sospeso il libero accesso a tutti gli  istituti  e  ai  luoghi  della cultura statali la prima domenica del mese;

s) continuerà a svolgersi in presenza l’attività didattica ed educativa  per  il primo ciclo di istruzione e per i servizi  educativi  per  l’infanzia, mentre  le istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado dovranno adottare   forme   flessibili   nell’organizzazione    dell’attività didattica, incrementando il ricorso  alla didattica digitale integrata, per una quota pari  almeno  al  75  per cento delle attività,  modulando  ulteriormente  la  gestione  degli orari  di  ingresso  e  di  uscita  degli  alunni,  anche  attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.

Sono  consentiti  i corsi  di  formazione  specifica  in  medicina  generale  nonché le attività  didattico-formative  degli  Istituti  di  formazione   dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica  e le attività dei tirocinanti delle  professioni  sanitarie  e  medica potranno proseguire anche in modalità non  in  presenza.

Sono consentiti i corsi abilitanti e le  prove  teoriche  e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e  dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione  di  trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo  svolti  dalle  stesse  autoscuole  e  da  altri  enti  di formazione, nonché i corsi di formazione  e  i  corsi  abilitanti  o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti.

Sono temporaneamente  sospese le prove pratiche di guida; sono invece consentiti, gli esami  di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i  corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le misure di cui al «Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.

Le   riunioni   degli   organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine e grado potranno essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base della possibilità di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.

Il rinnovo degli organi collegiali  delle  istituzioni  scolastiche potrà avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei  principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvederanno ad assicurare la  pulizia  degli  ambienti  e  gli adempimenti  amministrativi  e  contabili   concernenti   i   servizi educativi per  l’infanzia.  L’ente  proprietario  dell’immobile  potrà autorizzare, in  raccordo  con  le  istituzioni  scolastiche,  l’ente gestore  ad  utilizzarne  gli  spazi  per   l’organizzazione   e   lo svolgimento  di  attività  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non scolastiche ne’ formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attività delle istituzioni scolastiche medesime.

Le attività dovranno  essere svolte con l’ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi  protocolli  di  sicurezza  conformi alle linee guida di cui all’allegato 8 al presente decreto in commento e di procedere alle  attività di pulizia e igienizzazione  necessarie.

Alle  medesime  condizioni, potranno essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;


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