Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Covid- 19: il DPCM 24 ottobre 2020


E’ stato pubblicato in G.U. n. 265/2020 il DPCM del 24 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in vigore dal 26 ottobre 2020 fino al 24 novembre 2020.

Le disposizioni del decreto in commento si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di attuazione.

In materia di misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, l’art. 1 ha disposto che:

– è obbligatorio sull’intero territorio nazionale  avere  sempre  con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei  casi  in  cui,  per  le caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque  con  salvezza  dei  protocolli  e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee  guida  per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili  con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire  con  i predetti versino nella stessa incompatibilità.

E’ fortemente raccomandato  l’uso  dei  dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private  in presenza di persone non conviventi;

– è  obbligatorio mantenere  una  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro;

– può  essere  disposta  la  chiusura  al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, dove si possono  creare situazioni di assembramento, dopo le ore 21, fatta salva la possibilità di  accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente  aperti  e  alle abitazioni private;

– E’ fortemente raccomandato a tutte le persone  fisiche  di  non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo  che  per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per  situazioni di necessità o per svolgere attività o  usufruire  di  servizi  non sospesi;

– E’ obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone  ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e delle linee guida vigenti, nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di  6;

– possono essere  utilizzate  anche mascherine di  comunità,  ovvero  mascherine  monouso  o  mascherine lavabili, anche auto-prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a fornire una  adeguata  barriera  e,  al  contempo,  che  garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si  dovranno applicare  le  seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere  presso  il  proprio  domicilio, contattando il proprio medico curante;

b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville  e  ai  giardini pubblici  è condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di assembramento nonché  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E’ consentito  l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all’interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attività  ludica  o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al presente decreto in commento;

c) sono  sospese  le  attività  dei  parchi   tematici   e   di divertimento; è invece consentito l’accesso di bambini e ragazzi  a  luoghi destinati  allo  svolgimento  di  attività  ludiche,  ricreative  ed educative, anche non  formali,  al  chiuso  o  all’aria  aperta,  con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia  e  con  obbligo  di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in  conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia  di cui all’allegato 8 al presente decreto in commento;

d) è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purché  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attività salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni  luogo,  sia  pubblico  sia privato; restano consentiti invece soltanto gli  eventi  e  le  competizioni sportive,  riconosciuti   di   interesse   nazionale,   nei   settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI), dal Comitato  italiano  paralimpico  (CIP)  e  dalle rispettive  federazioni  sportive  nazionali,   discipline   sportive associate,  enti  di  promozione  sportiva,  ovvero  organizzati   da organismi sportivi internazionali, all’interno di  impianti  sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all’aperto  senza  la  presenza  di pubblico,  nel  rispetto  dei  protocolli  emanati  dalle  rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.  Le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di squadra partecipanti alle competizioni sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli  emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline  sportive associate ed enti di promozione sportiva;

f) sono  sospese  le  attività di  palestre,  piscine,  centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta  eccezione  per quelli  con  presidio  sanitario  obbligatorio   o   che   effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di assistenza,  nonché  centri  culturali,  centri  sociali  e   centri ricreativi.  L’attività sportiva di base  e  l’attività  motoria  in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme  di  distanziamento sociale e senza alcun assembramento,  in  conformità  con  le  linee guida emanate dall’Ufficio  per  lo  sport,  sentita  la  Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori  indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome.


Richiedi informazioni