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COVID-19: nuove misure anti-contagio


È stato pubblicato sulla G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, il DPCM del 13 ottobre 2020, concernente “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” in vigore dal 14 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020.

L’art. 3 concernente “Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale” dispone che sull’intero territorio nazionale si dovranno applicare le seguenti misure:

  • Il personale sanitario dovrà attenersi alle misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della Salute, ed i responsabili delle singole strutture dovranno provvedere ad applicare le indicazioni fornite dal Ministero della Salute per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti;
  • È raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 19 al presente decreto in commento;
  • Dovranno essere esposte nelle scuole per l’infanzia presso gli ambienti aperti al pubblico o di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19 al presente decreto in commento;
  • Dovranno essere adottati interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, da ripetersi a cadenza ravvicinata, da parte delle aziende del trasporto pubblico anche a lunga percorrenza.

Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, il presente articolo in commento dispone che:

  • i Sindaci e le associazioni di categoria dovranno promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 19 anche presso gli esercizi commerciali;
  • dovranno essere messe a disposizione degli addetti, degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani presso le pubbliche amministrazioni, ed in particolare nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico;
  • dovranno assicurare il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, volti a garantire la progressiva riapertura degli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti, con le modalità previste dall’art. 263 del d.l. 34/2020;
  • è incentivato il ricorso al lavoro agile, con le modalità che saranno stabilite da uno o più decreti del Ministero per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale del 50%, ex art. 263, comma 1 del d.l. 34/2020.

L’art. 11 del presente decreto in commento dispone che  spetta al Prefetto territorialmente competente assicurare l’esecuzione delle misure previste dal DPCM in commento e monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti, informando preventivamente il Ministero dell’Interno.

Il Prefetto potrà avvalersi delle Forze di polizia, con l’eventuale ausilio del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco e dell’Ispettorato nazionale di lavoro e del Comando dei Carabinieri, e ove occorresse, anche delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali e dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata.


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