Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

COVID-19: nuove misure urgenti di contenimento del contagio


s) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite  guidate  e  le  uscite  didattiche, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado,  fatte  salve  le  attività  inerenti  i  percorsi  per  le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività  di tirocinio  di  cui   al   decreto   del   Ministro   dell’istruzione, dell’università e della  ricerca  10  settembre  2010,    249,  da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il  rispetto  delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti;

t) nelle Università le attività didattiche e curriculari  saranno svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero  dell’università e della ricerca, di cui  all’allegato  18,  nonché  sulla  base  del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il  protocollo  di  cui  al precedente periodo si applicheranno, in quanto  compatibili,  anche  alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

u) per gli studenti che non riusciranno a partecipare alle attività didattiche  o  curriculari  delle  università   e   delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali attività potranno essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalità  a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con disabilità.

Le università  e  le  istituzioni  dovranno assicurare il recupero delle attività formative, nonché  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non saranno computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonché ai fini delle relative valutazioni;

v) le  amministrazioni  di  appartenenza  potranno,  con  decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalità  didattiche  ed organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale delle Forze  di  polizia  e  delle  Forze armate, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed  esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non  ancora  svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame  già  sostenute  ai fini della formazione della graduatoria  finale  del

Per  la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere  di misure  restrittive  e/o  di  contenimento  dello  stesso,   per   lo svolgimento delle procedure concorsuali  indette  o  da  indirsi  per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle  Forze di polizia e del Corpo nazionale di Vigili  del  fuoco,  al  fine  di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da  COVID-19, si applicherà quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17 luglio 2020, n. 77;

w) i periodi di assenza dai corsi  di  formazione  di  cui  alla lettera v), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorreranno  al  raggiungimento  del  limite  di  assenze  il  cui superamento comporterà il rinvio, l’ammissione al recupero dell’anno  o la dimissione dai medesimi corsi;

z) le attività di centri benessere, di  centri  termali, di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello  svolgimento  delle suddette attività con l’andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida saranno adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 al presente decreto.

Inoltre, è   vietato  agli  accompagnatori  dei  pazienti   di permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti   emergenze   e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalità e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  sarà  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che sarà tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Tenuto conto delle indicazioni fornite  dal  Ministero  della salute,  d’intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  dovranno assicurare  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni.

I casi sintomatici dei nuovi ingressi saranno posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti.

allegato 8 DPCM del 13 ottobre 2020


Richiedi informazioni