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COVID-19: nuove misure urgenti di contenimento del contagio


E’ stato pubblicato in G.U. n.253/2020 il DPCM  del 13 settembre 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 14 settembre 2020.

Il DPCM, all’art. 1,  in materia di misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero  territorio nazionale ha disposto quanto segue:

– è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocollo e delle linee guida anti contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

E’ fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

E’ obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza del 3 febbraio 2020 n. 630 del Capo della Protezione Civile.

Potranno essere utilizzate  mascherine di comunità ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera  e al contempo che garantiscano comfort e respirabilità forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio.

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicheranno anche le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5 dovranno rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

b) l’accesso del pubblico ai parchi, ville, ed ai giardini pubblici sarà condizionato dal rigoroso rispetto e del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, sarà consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno dei parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa;

c) sarà consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali al chiuso  o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidare in custodia e con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza;

d) sarà consentito svolgere attività sportiva all’interno o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi purché nel rispetto della sicurezza della distanza di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

e) per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra sarà consentita la presenza pubblico con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre un massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati ricambi d’aria, assicurando sempre il rispetto della distanza interpersonale di un metro sia frontalmente che lateralmente, con l’obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e indossando la mascherina;

f) l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, saranno consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI);

g) lo svolgimento degli sport di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport sarà consentito da parte delle società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute,  nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali. Saranno invece vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale;

h) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali e internazionali, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l’ingresso in Italia è vietato o per i quali sarà prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell’ingresso in Italia, dovranno avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui stato di salute dovrà essere indicato  nella dichiarazione  e verificato dal vettore.


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