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Un Sindaco ha chiesto un parere in materia all’esatta quantificazione delle spese di viaggio da rimborsarsi ad un amministratore del Comune temporaneamente residente in altra sede di servizio, ed in particolare, in quale misura debba essere riconosciuto tale rimborso ovvero se per un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato per i kilometri percorsi o se occorra far riferimento agli oneri che l’ente avrebbe sostenuto per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo di mezzi pubblici.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione n. 55/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 13 ottobre 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto i magistrati contabili non possono pronunciarsi su questioni non afferenti la materia della contabilità pubblica, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge 131/2003.

Infine, i magistrati contabili hanno evidenziato che la funzione consultiva della Corte dei Conti non può tradursi in un’ingerenza nella concreta attività gestionale e amministrativa degli enti pubblici, che ricade nella loro esclusiva sfera di competenza, e che nel caso di specie, la richiesta di parere mirerebbe ad ottenere una valutazione sulla legittimità di una soluzione gestionale da applicare al caso concreto, attività preclusa alla presente Corte in ambito consultivo.

Per tale motivo, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lazio del. n. 55-20


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