È stata pubblicata sulla GU n. 250 del 9 ottobre 2020 l’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile del 2 ottobre 2020, concernente «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.»
La Protezione Civile, con l’ordinanza in commento, ha disposto alcune modifiche all’art. 2 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 693 del 17 agosto 2020, che individua criteri di individuazione dei beneficiari del sostegno economico da erogare in favore dei familiari dei sanitari e operatori socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che abbiano contratto, in conseguenza dell’attività lavorativa prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o come concausa del contagio da COVID-19.
L’art. 2, comma 1 dell’ordinanza sopra citata è stato così riscritto: “Il beneficio di cui all’art. 1, che non concorre alla formazione del reddito, è corrisposto in forma di sussidio una tantum ai componenti del nucleo familiare già conviventi con il defunto.
La relativa domanda deve essere presentata, per l’intero nucleo familiare, da uno dei soggetti di seguito indicati:
- dal coniuge superstite o dal convivente di fatto;
- in mancanza dei soggetti di cui sopra, dai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili ed adottivi;
- in mancanza di coniuge, di convivente di fatto o figli, dai genitori naturali o adottivi;
- in mancanza di coniuge, di convivente di fatto, di figli, di genitori naturali o adottivi, dai fratelli e sorelle”.
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