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Covid 19 – Le nuove prescrizioni contenute nell’Ordinanza del Ministero della Salute


E’ stata pubblicata nella G.U. n. 249 del 8 ottobre 2020, l’Ordinanza del Ministero della Salute 7 ottobre 2020, concernente “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L’Ordinanza è entrata in vigore l’8 ottobre 2020 e produrrà effetti sino a revoca.

Le disposizioni di tale Ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme di attuazione. Il Ministero della Salute ha disposto che le persone che intendono fare ingresso nel territorio  nazionale e che nei 14 giorni antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, siano assoggettati ai seguenti obbblighi:

  • di presentazione al vettore, all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli dell’attestazione, di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  • di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero  entro  48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di  In attesa di sottoporsi a tale test, le persone sono  sottoposte all’isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.

Tali soggetti, anche se asintomatici, sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio  ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale   situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.

Tali disposizioni non si applicano nei seguenti casi:

a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all’elenco A dell’allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
h) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
m) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell’Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare e personale della polizia di Stato nell’esercizio delle loro funzioni;
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
Il Ministero ha altresì disposto che, fatto salvo quanto disposto nell’Ordinanza in commento, è prorogata sino al 15 ottobre 2020 l’efficacia delle ordinanze del Ministro della salute 21 settembre 2020 e 25 settembre 2020.

Il Ministero ha altresì disposto che, fatto salvo quanto disposto nell’Ordinanza in commento, è prorogata sino al 15 ottobre 2020 l’efficacia  delle ordinanze del Ministro della salute 21 settembre 2020 e 25  settembre 2020.

Leggi l’ordinanza

MINISTERO DELLA SALUTE 7 ottobre 2020


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