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Lombardia, del. n. 134 – Assunzioni ex lege 68/1999 nel nuovo limite di spesa


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito al rapporto tra la disciplina delle assunzioni obbligatorie previste dalla legge 68/1999 e le nuove disposizioni in materia di assunzione di personale dei Comuni ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 e del relativo decreto attuativo 17 marzo 2020.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 134/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 9 ottobre 2020, hanno precisato che la spesa per le assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili entro la quota di riserva è inclusa nel computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato, rilevante ai sensi dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, fermo restando che all’interno della spesa complessiva per tutto il personale dipendente gli enti devono rispettare la quota di riserva ex art. 3 dalla legge 68/1999.

La Corte ha precisato che la nuova normativa in materia di capacità assunzionali, introdotta dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, improntata alla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, segna una discontinuità con la previgente normativa che limitava le assunzioni sulla base di tetti di spesa e sul tour over. Tale nuova disposizione contiene una definizione onnicomprensiva della spesa per il personale, pertanto, anche la spesa per le assunzioni obbligatorie ex lege 68/1999 sono da includere nel computo della spesa complessiva per tutto il personale dipendente e come tale rilevante ai fini del calcolo della capacità di spesa.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 134-20


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