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Lombardia, del. n. 131 – Interpretazione della convenzione PEEP


Un Sindaco ha richiesto un parere in merito all’interpretazione di una convenzione PEEP (Piano per l’edilizia economica e popolare) stipulata dall’ente nel 1986 ovvero se la clausola della convenzione con la quale viene stabilito l’obbligo del proprietario dell’alloggio di pagare, in caso di trasferimento della proprietà, una somma all’ente determinata come differenza tra il valore di mercato dell’area al momento dell’alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, possa ritenersi ancora efficace per effetto delle modifiche normative intervenute successivamente.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 131/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 ottobre 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto il quesito posto  non è attinente all’interpretazione di norme in materia di contabilità pubblica, intesa come insieme di principi e norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato o degli enti pubblici, ma bensì sono stati richiesti alla presente Corte chiarimenti sull’interpretazione di una clausola inserita in una specifica convenzione dallo stesso stipulata, perciò rispondere al quesito formulato  porrebbe un’indebita interferenza e sovrapposizioni da parte della magistratura contabile con funzioni che spettano ad altre sedi giurisdizionali.

Per tali motivi, la richiesta di parere è inammissibile.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 131-20


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