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Project financing dopo il d.l. semplificazione


Dopo il d.l. semplificazione l’opzione per un project financing ad iniziativa pubblica  non è ostativa a proposte ex art 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 da parte di privati.

Questo il principio espresso dal TAR Liguria, Sez. I, del 2 ottobre 2020 n. 611.

Nel caso di specie, un operatore economico aveva proposto ricorso avverso il provvedimento con il quale la stazione appaltante aveva dato avvio ad una procedura di project financing  attraverso un procedimento ad iniziativa pubblica non ammettendo dunque proposte da parte di privati.

I giudici amministrativi hanno precisato che l’art. 8, comma 5, lett d), del d.l. n. 76/2020 in vigore dal 17 luglio 2020, ha novellato l’art. 183 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016, introducendo la possibilità per gli  operatori economici di presentare proposte volte anche  alla realizzazione di interventi contemplati negli strumenti di programmazione dei lavori pubblici.

I giudici amministrativi hanno evidenziato che in seguito alla recente modifica normativa, l’opzione espressa dall’amministrazione per un project financing ad iniziativa pubblica non risulta di per sé ostativa alla proposizione di progetti ex art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 da parte di privati, e che il d.l. n. 76/2020 prevede all’art. 8, comma 5, lett. d) una modifica all’art. 183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016 per cui gli operatori economici possono presentare proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto.

Infine, i giudici amministrativi hanno osservato che il previgente comma 15 dell’art. 183  prevedeva la presentazione di proposte soltanto per lavori pubblici e  la modifica apportata dal decreto semplificazioni apre maggiori spazi per interventi da parte dei privati.

Leggi la sentenza

TAR Liguria n. 611-20


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