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Molise, n. 71- Compensi per avvocatura dipendente dell’ente statale


Un Sindaco ha richiesto un parere in merito alla determinazione dei limiti dei compensi da corrispondere agli avvocati dipendenti dell’ente locale ed in particolare alcuni chiarimenti sull’applicazione dell’art. 9, comma 6, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90 circa il tetto massimo di spesa per i compensi professionali e sul valore stanziato nell’anno 2013 e se sia possibile erogare tale eccedenza nelle successive annualità.

I magistrati contabili del Molise, con la deliberazione n. 71/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 2 ottobre, hanno precisato che:

-sui limiti di remunerazione per gli avvocati dipendenti degli enti pubblici, ex art. 9, comma 6, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90 sono stati ricalibrati i compensi professionali nell’ambito delle misure urgenti per l’efficienza della p.a. e per il sostegno dell’occupazione. L’art. 9 comma 6 del d.l. 24 giugno 2014 n. 90 fissa in specifici e determinati casi un tetto di spesa sui compensi  degli avvocati dipendenti;

-in merito all’erogazione delle somme eccedenti, per lo stanziamento in annualità successive è previsto che l’ente si debba limitare ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi ai legali dipendenti, stanziando nell’esercizio le relative spese che in assenza di impegno, incrementando il risultato di amministrazione;

– l’ente non può rinviare agli anni successivi il pagamento delle somme non erogabili nell’anno in cui tali diritti al compenso sono sorti;

– ai sensi dell’art. 9, comma 6, del d.l. 24 giugno 2014 n. 90 la quota di compensi degli avvocati dipendenti eccedente lo stanziamento previsto nei limiti  del corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013 non può essere erogata né nell’annualità di riferimento né nelle successive seppur capienti.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Molise del. n. 71-20


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