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Confronto a coppie: modalità di attribuzione del punteggio


Il cd. “confronto a coppie” in cui ogni Commissario esprime un’attribuzione numerica sulla base di una scala di valori numerici predeterminati tra un minimo ed un massimo non richiede una motivazione aggiuntiva rispetto ai singoli valori numerici espressi.

Questo il principio espresso dal Tar Liguria, Sez. II, con la sentenza n. 661 del 28 settembre 2020.

Nel caso di specie, in una procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza, un operatore economico aveva proposto ricorso avverso la stazione appaltante contestando alla commissione di gara la modalità di attribuzione del punteggio che le era stato assegnato.

I giudici amministrativi hanno precisato che la procedura di gara è stata attuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e l’assegnazione del punteggio è avvenuto per mezzo del confronto a coppie di ogni concorrente con le altre partecipanti alla gara, secondo quanto previsto dallo stesso disciplinare di gara, in applicazione del quale era stata prevista la redazione di una tabella con la collocazione degli elementi a confronto ed il relativo punteggio.

Inoltre, i giudici amministrativi hanno ribadito che il metodo del c.d. “confronto a coppie” è un modo attuativo intrinseco del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in virtù del quale ogni elemento qualitativo dell’offerta è oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all’interno di una tabella, nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate a due a due ed ogni commissario attribuisce un punteggio che esprime una preferenza.

Nel caso di specie, i giudici amministrativi hanno rilevato che i tutti i componenti della commissione hanno autonomamente esaminato la documentazione delle offerte tecniche presentate come era stato richiesto nel disciplinare della predetta gara.

Per tutti i motivi suesposti, i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso della ricorrente ed hanno precisato che il confronto a coppie effettuato dai componenti della commissione è legittimo e svolto secondo le modalità previste dal disciplinare di gara, in quanto l’indicazione dei valori e coefficienti espressi dai commissari di gara non richiede alcuna ulteriore motivazione circa i singoli valori numerici attribuiti.

Leggi la sentenza

TAR Liguria n. 661-2020


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