Il Segretario Generale della Regione ha chiesto un parere in merito a se in base all’attuale contesto normativo e giurisprudenziale sia possibile erogare buoni pasto ai lavoratori che svolgono la loro prestazione lavorativa in modalità agile.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 115/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 settembre, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile:
- Sotto il profilo soggettivo, in quanto il parere è stato richiesto da un soggetto privo di poteri di rappresentanza dell’ente e quindi provo di legittimazione a proporre quesiti davanti alla presente Sezione, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131/2003;
- Sotto il profilo oggettivo, in quanto il quesito attiene alla materia disciplinata dagli artt. 45 e 46 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali, la cui interpretazione è stata attribuita dal legislatore in via esclusiva all’ARAN e alla giurisdizione del giudice del lavoro, al fine di evitare possibili pareri inconciliabili tra la presente Corte e le successive pronunce dei competenti organi giurisdizionali.
Per tali motivi, la richiesta di parere è inammissibile.
Leggi la deliberazione