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D.L. “semplificazione”: le novità in materia di contratti pubblici


È stato pubblicato in G.U. n. 228/2020, la legge di conversione, con modificazioni, n. 120 dell’11 settembre 2020 il decreto-legge n. 76/2020, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, in vigore da 15 settembre 2020.

Le modificazioni apportate dalla legge di conversione al decreto in commento sono state le seguenti:

l’art. 1, concernente le “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” è stato così riscritto:

“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.

In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di  avvio  del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui  al  comma  2, lettera b).

Il  mancato  rispetto  dei  termini  di  cui  al  secondo periodo, la  mancata  tempestiva  stipulazione  del  contratto  e  il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile  unico  del  procedimento per danno erariale e,  qualora  imputabili  all’operatore  economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.  50 del 2016, le stazioni appaltanti   procederanno all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

  1. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro»;
  2. procedura negoziata, senza bando, di cui  all’articolo  63  del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa  consultazione  di  almeno cinque  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un criterio di rotazione degli inviti, che  tenga  conto  anche  di  una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori economici, per  l’affidamento  di  servizi  e  forniture,  ivi compresi i servizi di ingegneria  e  architettura  e  l’attività  di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000  euro e fino alle soglie di  cui  all’articolo  35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari  o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di  euro  e  fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del 2016.

Le stazioni appaltanti dovranno dare evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali.

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti   inferiori ad euro 40.000, conterrà anche l’indicazione dei soggetti invitati.

Gli affidamenti diretti potranno essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n.  50 del 2016.

Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione di parità di trattamento, procederanno, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procederanno all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiederà le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente.

Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare sarà dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

Le disposizioni del precitato articolo si applicheranno anche alle procedure per l’affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, fino all’importo di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Inoltre è stato aggiunto il seguente comma che dispone che al fine di incentivare e  semplificare l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle ricadute economiche negative  a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche alle procedure per l’affidamento, ai sensi dell’articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l’accesso al credito delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.


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