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Conto giudiziale: approvazione e discarico dell’agente contabile


È approvabile il conto giudiziale riformulato, con contestuale discarico dell’agente contabile, solo se le incongruenze precedentemente rilevate nel medesimo risultino essere state superate con la presentazione del nuovo conto giudiziale da parte dell’agente della riscossione/concessionario.

Questo quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Regione Marche, con la sentenza n. 104, depositata il 6 agosto 2020.

Nel caso di specie, un Comune, a seguito della relazione di irregolarità  emessa dal Collegio, n. 377/2018, e di presentazione di un nuovo conto giudiziale per l’anno 2012 da parte del concessionario, ex Equitalia Marche SPA ora Agente delle entrate – riscossione, aveva proceduto a parificare lo stesso.

Il magistrato istruttore, esaminato il contro in esame come riproposto dall’ente, verificata la presenza di regolare parifica e l’insussistenza di elementi ostativi al discarico, aveva chiesto di poter fissare l’udienza per la definizione del predetto conto giudiziale modificato.

La magistratura contabile ha definitivamente approvato il conto giudiziale del concessionario della riscossione del Comune in questione per l’esercizio 2012 con conseguente discarico dell’agente contabile.

Leggi la sentenza

CC Sez. Giuris. Marche, sentenza n. 104-20


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