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Incameramento della cauzione provvisoria


L’incameramento della cauzione da parte della stazione appaltante rappresenta la garanzia degli obblighi assunti in relazione alla partecipazione ad una gara di appalto.

Questo il principio espresso dal TAR Puglia, Lecce, Sez. II, del 4 agosto 2020 n. 889.

Nel caso di specie, la ricorrente aveva presentato ricorso nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario di un appalto, chiedendone la revoca del predetto affidamento. Al resistente, aggiudicatario dell’appalto, era stato applicato l’istituto dell’incameramento della cauzione provvisoria poiché era fallito il fornitore che avrebbe dovuto garantire la prestazione dell’operatore economico aggiudicatario.

I giudici amministrativi hanno respinto il ricorso presentato ed hanno ribadito quali siano le conseguenze derivanti dalla mancata stipula del contratto per fatto imputabile all’aggiudicatario.

Infatti, i giudici amministrativi hanno ritenuto infondata la richiesta di revoca dell’aggiudicazione dell’appalto per le seguenti motivazioni:

-ai sensi dell’art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, si applica l’incameramento della garanzia in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatti riconducibili all’affidatario;

– ai fini della legittima applicazione dell’art. 93, comma 6, del d.lgs. 50/2016, rileva il fatto di non poter dare seguito agli obblighi assunti previsti in sede di gara. Nel caso di specie, l’impossibilità di garantire gli obblighi assunti non ha consentito la stipula del contratto definitivo, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante.

Il TAR della Puglia, richiamando la giurisprudenza formatasi in materia, ha ricordato che l’escussione della cauzione non è “una sanzione che colpisce il concorrente per il comportamento tenuto, ma una garanzia per il corretto adempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione ad una partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresi, naturalmente, la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta e per i quali è avvenuta la ammissione alla gara” (si veda Consiglio di Stato, Sezione V, 16 maggio 2018, n. 2896 e Consiglio di Stato, 24 giugno 2019, n. 4328).

Per tali motivi, i magistrati del Tar della Puglia hanno ritenuto che la cauzione provvisoria è stata, per il caso di specie, legittimamente incamerata dalla stazione appaltante e pertanto hanno respinto il ricorso proposto dalla ricorrente.

I giudici amministrativi, nella sentenza in commento, hanno evidenziato che l’incameramento della cauzione provvisoria non è una sanzione ma è la garanzia degli obblighi assunti per la partecipazione ad una gara di appalto.

Leggi sentenza

TAR Puglia 889-2020


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