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COVID-19: la nuova ordinanza del Ministero della salute


E’ stata pubblicata nella G.U. l’ordinanza  del Ministero della Salute  del 1° agosto 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
La presente ordinanza produce effetti  dalla  data  di  adozione della  stessa  sino  all’adozione  di  un  successivo   DPCM ai sensi dell’articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.   19,   convertito   con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre il 15 agosto 2020.

L’ordinanza in commento ha stabilito che:

– All’art. 1, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale  di  usare  protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al  di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di  disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

E’  obbligatorio    mantenere  una  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  già previste  e  validate  dal  Comitato   tecnico-scientifico   di   cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del  Capo  del Dipartimento della protezione civile.

Le disposizioni sopra riportate sono  comunque  derogabili esclusivamente    con    Protocolli     validati     dal     Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza  3  febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Leggi l’ordinanza

MINISTERO DELLA SALUTE ordinanza 1 agosto 2020


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