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Il RUP può escludere gli operatori economica dalla gara


Il RUP (responsabile unico del procedimento) ha piena competenza nell’adozione del provvedimento di esclusione dalla gara di un operatore economico.

Questo il principio espresso TAR della Sicilia, con la sentenza n. 1673 del 30 luglio 2020.

Nel caso di specie, era stata indetta una procedura di gara per l’affidamento del servizio di spazzamento e smaltimento rifiuti, il RUP della stazione appaltante (SA) con un proprio  provvedimento aveva escluso un operatore economico dalla predetta procedura di gara. L’operatore economico aveva impugnato l’esclusione dalla gara, poiché riteneva che non fosse competenza del RUP disporre il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara.

I giudici amministrativi hanno dichiarato infondato il motivo del ricorso dell’operatore economico escluso ed hanno ricordato che  il RUP è pienamente competete ad adottare dei provvedimenti di esclusione dalle gare.

I magistrati del TAR, nella sentenza in commento, richiamando quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa formatasi in materia (si veda Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1104/2020; Tar Venezia, Sez. I, sentenza n. 128/2019; Tar Trieste, Sez. I, sentenza n. 450/2019) ha nno ribadito che ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, è competenza del RUP, nella sua qualità di dominus della gara, adottare anche provvedimenti di esclusione delle imprese partecipanti.

Leggi la sentenza
Tar Sicilia Sent. n. 1673-2020


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