È stato pubblicato nella G.U. n. 162 del 29 giugno 2020, la legge 25 giugno 2020, n. 70, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28.
Viene abrogato il d.l. 29/2020, sebbene restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge 29/2020.
Rispetto al testo del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, la legge di conversione ha apportato, tra le altre, la seguente modifica:
all’ 5, co. 1, è stato aggiunto il comma 1-bis secondo cui:
– A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in commento, in relazione all’accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l’ufficio di cui all’articolo 162, comma 5, del codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016, assume la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati e svolge, oltre alle funzioni ivi previste, anche il controllo preventivo ai fini degli adempimenti connessi al rilascio delle abilitazioni di sicurezza di cui all’articolo 42, comma 3-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5;
– La predetta Sezione centrale si avvarrà di una struttura di supporto di livello non dirigenziale, nell’ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, su proposta del Presidente, definirà criteri e modalità per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla Sezione centrale e nell’operatività della stessa.
Analoghi criteri e modalità saranno osservati dal segretario generale nella scelta del personale di supporto da assegnare alla Sezione medesima;
-Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 162, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. 50/2016, ovvero in relazione al controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti nonché sulla regolarità, correttezza ed efficacia della gestione, la relazione è trasmessa al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica entro il 30 giugno di ogni anno.
Leggi l’allegato alla legge di conversione
Legge 25 giugno 2020, n. 70 – Allegato