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Ministero per la p.a.: il testo definitivo della Circolare esplicativa


Il Ministero per la p.a., di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno, ha emanato la circolare esplicativa n. 1374 del 8 giugno 2020 che fornisce chiarimenti sul D.M. 17 marzo 2020, attuativo dell’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni.

Il Ministero per la p.a., nella circolare esplicativa in commento, ha chiarito tra le altre che:

  • In caso di mobilità extra compartimentale, le amministrazioni di altri comparti, nonché provincie e città metropolitane, che acquisiranno personale in mobilità da comuni, per effetto della nuova disciplina introdotta dall’art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 non potranno più considerare l’assunzione neutrale ma dovranno effettuarla a valere sulle proprie capacità assunzionali;
  • Per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia definito dalla Tabella 1 del D.M. 17 marzo 2020, che fanno parte di Unioni di Comuni e per i quali la maggiore spesa di personale consentita dalle nuove regole del d.l. 34/2019 non risulterebbe sufficiente ad effettuare almeno un’assunzione a tempo indeterminato, hanno la facoltà di incrementare la propria spesa nella misura massima di 38.000 euro, al fine di assumere un’unità lavorativa da collocare in comando obbligatorio presso l’Unione, con oneri a carico della stessa;
  • Le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute nell’art. 33 del d.l. 34/2019 si applicano dal 20 aprile 2020 e che il tetto di spesa al salario accessorio 2016 non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza delle nuove disposizioni contenute all’art. 33, comma 2;
  • Nel caso di Comuni che hanno optato per l’applicazione della tariffa sui rifiuti corrispettiva secondo l’art. 1, comma 668 della legge 147/2013 ed hanno conseguentemente attribuito al gestore l’entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata Tari va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia.

 


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