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RGS: la compilazione della Tabella 15


La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato la circolare n. 16 del 15 giugno 2020 concernente “Il conto annuale 2019- rilevazione prevista dal titolo V del d.lgs.165/2001”.

La Circolare ha fornito istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al conto annuale 2019 nel Sistema Informativo costituente la banca dati del personale (SICO), che dovrà avvenire entro il 24 luglio 2020 per tutte le tipologie di enti.

La Ragioneria Generale dello Stato ha ricordato che:

  • Il limite di spesa per il trattamento accessorio si considera nel suo complesso e non distintamente per singole categorie di personale (ex. dirigente e non dirigente);
  • Il predetto limite può modificarsi in conseguenza  di talune previsioni del CCNL di comparto, pertanto nella scheda Specifiche Informazioni sulla contrattazione integrativa (SICI) viene richiesto di inserire il valore storico certificato dall’organo di controllo nel 2016 al fine di rendere noti i casi specifici motivati che hanno determinato una modifica del predetto limite;
  • Deve essere comunque inserito il limite di spesa distinto per ciascuna categoria di personale relativo all’anno 2016 al fine di rendere verificabili eventuali spostamenti di risorse disposte in base a disposizioni contenute nei CCNL di comparto che consentono di incrementare fino alla concorrenza del limite generale del trattamento accessorio dell’anno 2016 le risorse di una categoria di personale in presenza di una corrispondente diminuzione di quelle disposte per una diversa categoria;
  • Laddove i fondi incentivanti per l’anno di riferimento risultassero costituiti e certificati da parte dell’organo di controllo tale situazione non impedisce l’erogazione di risorse che possono comunque essere destinate a taluni istituzionali contrattuale (ad es. peo, indennità di comparto ect). In tal caso la tabella 15 dovrà essere compilata nella sola sezione delle destinazioni, riportando quanto effettivamente erogato in corrispondenza dei relativi istituti contrattuali e lasciando totalmente in bianco la sezione delle risorse;
  • In caso di costituzione e certificazione dei fondi incentivanti ma non fosse stata ancora erogata ad esempio la produttività andrà compilata la sezione di sinistra della tabella 15 (costituzione dei fondi), la sezione invece di destra (destinazione fondi) andrà in ogni caso compilata limitatamente agli istituti contrattuali effettivamente erogati alla data di compilazione del conto annuale. Le voci non ancora erogate andranno lasciate in bianco e in sede di compilazione del conto annuale 2020 occorrerà inserire i dati mancanti secondo la procedura illustrata in precedenza;
  • Qualora fossero stati erogati tutti gli istituti contrattuali a valere sul fondo costituito dell’anno di rilevazione, andrà fleggata la casella di spunta “T15/SICI consuntivate” in coda alla tabella 15 e premuto il relativo tasto di “Conferma”, a conferma che risultano concluse tutte le operazioni relative al fondo dell’annualità corrente.

In materia di progressioni economiche orizzontali (PEO), la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che la sezione dedicata alle PEO è tesa a rilevare:

  1. Il rispetto della permanenza biennale nella posizione economica precedente;
  2. Il grado di selettività effettivamente realizzato dall’ente, determinato dal rapporto fra PEO effettuate e dipendenti che hanno concorso alle PEO, tale rapporto deve essere inferiore o al massimo uguale al 50%;
  3. Il rispetto delle indicazioni fornite dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. 150/2009, che sarà asseverato dalla risposta data alla domanda PEO 119, in merito alla selettività della procedura e del numero limitato di dipendenti vincitori delle progressioni;
  4. Il rispetto della non retrodatazione oltre il 1° gennaio dell’anno nel quale si conclude il procedimento amministrativo delle progressioni; per il Comparto Funzioni Locali Il rispetto della non retrodatazione oltre il 1° gennaio  dell’anno  di perfezionamento del contratto integrativo, ai sensi dell’art. 16, comma 7 del CCNL FL 21.05.2018;
  5. Il totale delle risorse destinate alle PEO contrattate e certificate nell’anno di rilevazione.

 

Nella Circolare in commento, la RGS ha ricordato altresì che  i documenti giuridicamente necessari alla compilazione della tabella 15 sono:

  • Atto formale di costituzione del fondo per l’anno di rilevazione, di pertinenza esclusiva dell’ente;
  • I verbali di certificazione dei fondi da parte dell’organo di controllo, ex art. 40 bis, primo comma del d.lgs. 165/2001;
  • La relazione tecnica finanziaria prodotta dall’ente ai fini della certificazione delle risorse del fondo.

Infine la RGS ha precisato, nella circolare in commento, che tutti gli importi della tabella 15 devono essere indicati al netto degli oneri riflessi a carico dell’ente (contributi previdenziali e assistenziali ed IRAP), conseguentemente eventuali voci di entrata iscritte nel fondo al lordo di detti oneri vanno necessariamente scorporate di tali oneri prima dell’inserimento nella tabella 15.


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