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COVID-19: le FAQ del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha pubblicato le FAQ sull’applicazione delle vigenti disposizioni anti- contagio da COVID-19.

In particolare, il Ministero ha chiarito, tra le altre, che:

  • CONTRATTI A TERMINE

ai sensi dell’art. 93 del  d.l. n. 34 del 19 maggio 2020,  è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali prescritte dall’art. 19 del  d.lgs. n. 81 del 2015.
La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020;

  • CONGEDI

ai sensi dell’art. 25, comma 1, del d.l. n. 18/2020 i dipendenti pubblici, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, hanno diritto a fruire dello specifico congedo previsto per i dipendenti privati dall’articolo 23, comma 1, del predetto decreto legge e della relativa indennità entro il 31 luglio 2020.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che, nel nucleo familiare, non vi sia altro genitore a beneficiare di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore;

  • FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

nei casi in cui non vi siano oggettive condizioni per attivare modalità in videoconferenza per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero qualora sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:

  • utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
  • distanziamento fisico di almeno 1 metro;
  • utilizzo della mascherina chirurgica;
  • accessibilità all’igiene frequente delle mani;
  • garanzia dell’igiene delle superfici,
  • in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l’altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall’Istituto Superiore di Sanità.

Rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza in “videoconferenza” anziché la formazione “in presenza”, fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l’addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda;

  • in coerenza con la sospensione delle attività amministrative, introdotta dall’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l’aggiornamento previsto in materia di salute e sicurezza sul lavoro si può ugualmente proseguire lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Per quanto riguarda invece la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro), la stessa non può essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti;

  • PERMESSI LEGGE 104/1992

I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per maggio e giugno 2020: ai 3 giorni normalmente fruibili ogni mese, si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi che potranno essere utilizzati liberamente nell’arco dei due mesi di maggio e giugno, senza vincoli e scadenze rigide.
E’ possibile anche la fruizione frazionata ad ore, purché avvenga entro il 30 giugno.
Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.

L’estensione dei predetti permessi è prevista per:
– i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);
– i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta una disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Inoltre, fino al 31 luglio, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 possono assentarsi dal servizio.
Tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto.

Fino al 31 luglio, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, possono assentarsi dal servizio.

Non è necessaria la certificazione di disabilità con connotazione di gravità. Questa assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto.

Infine, fino al termine dello stato di emergenza e, quindi, ad oggi, fino al 31 luglio 2020, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale.

 


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