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Lombardia, del. n. 76 – Interpretazione Decreto Cura Italia


Un sindaco ha chiesto un parere  in merito alla corretta interpretazione dell’art. 48 del d.l. 18/2020 (cd. decreto Cura Italia), che apporta modifiche alla disciplina  dei  contratti di appalto, in particolare su come dovevano  essere applicate le quote di erogazione del servizio per la determinazione del corrispettivo da riconoscere all’appaltatore per il servizio sospeso e riprogettato.Nel merito, il sindaco ha voluto conoscere se il limite di spesa per l’erogazione del servizio per la determinazione del corrispettivo da riconoscere all’appaltatore rispetto al servizio sospeso e riprogettato era dato dalla stanziamento già iscritto a bilancio e riferito a servizi sospesi o dall’importo iscritto a bilancio al netto delle minori entrate oppure  se la quota doveva ritenersi come parte dell’importo per l’erogazione del servizio per la determinazione del corrispettivo da riconoscere all’appaltatore per il servizio sospeso e riprogettato.

I magistrati contabili della Lombardia con la deliberazione n. 76/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 Giugno 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto  l’art. 109 del d.l. n. 34/2020, il cd. Decreto Rilancio, ha modificato l’art. 48 del decreto Cura Italia rendendo così inattuale il  rilascio del parere richiesto, essendo oramai superate le difficoltà applicative sollevate dall’ente richiedente in riferimento all’originaria formulazione dell’art. 48 del decreto Cura Italia.

Per tal motivo la richiesta di parere è inammissibile.

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CC Sez. Controllo Lobardia del. n. 76 – 20


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