Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Umbria, del. n. 94 – Proventi derivanti da violazioni del C.d.S.


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di destinare i proventi derivanti da violazioni del codice della strada (C.d.S.) al finanziamento di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali effettuati mediante personale assunto a  tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, e parte della parte della spesa per il personale dell’unico vigile urbano in servizio presso l’ente, tenuto conto che l’attività di controllo e di accertamento delle suddette violazioni è stata svolta dallo stesso.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 35/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 19 maggio 2020, hanno ritenuto la richiesta di parere inammissibile sotto il profilo oggettivo, in quanto i quesiti posti non appaiono articolati in modo tale da rendere chiaro quale sia il dubbio interpretativo su cui l’ente necessita di un chiarimento da parte della presente Sezione.

La Corte dei Conti ha precisato che:

– ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 165/2001 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. 50/2016, gli enti possono assumere  personale a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile  per eseguire gli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, nel rispetto dei limiti di importo dei relativi lavori e delle disposizioni che disciplinano  l’assunzione di personale nelle predette modalità e nei limiti previsti dall’ar.t 9, comma 28 del d.l. 78/2010;

– è possibile destinare i proventi derivanti dalle violazioni del codice della strada al fondo incentivante per l’incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate nei progetti di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle predette violazioni in materia di circolazione stradale, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro.

Laddove i maggiori proventi riscossi rispetto a quelli del precedente esercizio vengano utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, tale fattispecie è invece esclusa dal rispetto dei limiti al trattamento accessorio disposti dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 (Corte dei Conti, Sez. Aut. 5/2019).

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Umbria del. n. 94 – 20


Richiedi informazioni