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Abruzzo, del. n. 120- Approvazione bilancio di previsione


Un  Sindaco ha  richiesto un parere in merito a quale sia il termine per l’approvazione del bilancio al fine di poter istituire l’incentivo economico a favore dei dipendenti comunali per lo svolgimento delle attività di accertamento dei tributi erariali,  così come disposto dall’art. 1 comma 1091 della l. 145/2018.

I magistrati contabili dell’Abruzzo con la deliberazione n. 120/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 Giugno, hanno precisato che l’incentivo economico a favore dei dipendenti comunali per lo svolgimento delle attività di accertamento dei tributi erariali, così come disposto dall’art. 1 comma 1091 della l. 145/2018 può essere istituito soltanto laddove gli enti locali abbiano approvato il  bilancio di previsione entro il 31 dicembre  dell’anno precedente, così come disposto dall’art. 151 comma 1 del d.lgs. 267/2000 (TUEL).

La Corte dei Conti ha precisato altresì che:

-nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti gestiscono gli stanziamenti  di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio  cui si riferisce la gestione  provvisoria  ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato (art. 163 comma 1 del d.lgs. 267/2000);

-in caso di esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 163 comma 3 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) non è consentito il ricorso all’indebitamento ma gli enti possono impegnare solo spese correnti, spese correlate riguardanti partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In pendenze dell’esercizio provvisorio gli enti locali possono ricorrere all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222 del TUEL.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Abruzzo del. n. 120 – 20


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