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Aspettativa Sanità: il chiarimento dell’ARAN


L’ARAN con l’orientamento applicativo CSAN62/2020 ha fornito chiarimenti in materia di  aspettativa per motivi familiari in pendenza di contratti di lavoro a tempo determinato.

L’Agenzia ha precisato che l’aspettativa per motivi familiari non può essere richiesta dai ricercatori sanitaria assunti a tempo determinato, poiché nel settore pubblico il ricorso ad assunzioni a termine consente di assumere personale per esigenze temporanee ed eccezionali, pertanto, un’eventuale fruizione di periodi di aspettativa, anche senza retribuzione, si porrebbe in contrasto con tali esigenze.

L’eventuale concessione di un’aspettativa ai ricercatori sanitari assunti a tempo determinato comporterebbe il mancato o esiguo utilizzo della prestazione lavorativa del dipendente assunto a termine.

L’Agenzia ha altresì ricordato che tutt’oggi è vigente l’art. 12 del CCNL integrativo del 20.09.2001 del Comparto Sanità che dispone che il solo personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possa richiedere l’aspettativa per motivi familiari.

Infine l’Agenzia ha precisato che le norme contrattuali sebbene debbano conformarsi al principio di non discriminazione come imposto dalla Direttiva europea, secondo la legislazione nazionale di recepimento è applicabile sempre che non vi sia un’obiettiva incompatibilità con la natura del contratto (ex art. 6 del d.lgs. 368/2001).

Pertanto, stante la natura a termine del contratto, i ricercatori sanitari assunti a tempo determinato non possono richiedere aspettative per motivi familiari in quanto ciò determinerebbe un mancato o un esiguo utilizzo della prestazione lavorativa che si pone in contrasto con le esigenze temporanee ed eccezionali giustificative delle predette assunzioni.

Leggi l’orientamento
Aran orientamento CSAN 62-20


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