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Emilia Romagna, del. n. 38 – Collaudo di opere di urbanizzazione a scomputo di oneri


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicazione dell’art. 61, comma 9 del d.l. n. 112/2008, circa la riconducibilità o meno degli incarichi di “collaudo di opere di urbanizzazione a scomputo di oneri” ricevuti dal dipendente pubblico direttamente dal lottizzatore.

I magistrati contabili dell’Emilia Romagna, con la deliberazione n. 38/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’8 Giugno 2020, hanno precisato, richiamando l’orientamento giurisprudenziale costituzionale e contabile formatosi nella materia, che gli incarichi di collaudo delle opere di urbanizzazione a scomputo di oneri, ricevuti dal dipendente pubblico direttamente dal lottizzatore rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 61, comma 9 del d.l. n. 112/2018.

Secondo la Corte dei Conti, la qualificazione delle opere di urbanizzazione a scomputo come lavori pubblici rappresentano la regola generale nell’attuale quadro normativo, poiché il codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016)  ha ricompreso nel proprio ambito applicativo anche i lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di altro titolo abilitativo, che hanno assunto in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.

Infine, la magistratura contabile  ha precisato altresì che:

–  la destinazione della quota decurtata di compenso discende dal fatto che il soggetto, previa autorizzazione dell’ente di provenienza, abbia svolto la prestazione richiesta (si veda Corte dei Conti, Sez. Aut., del. n. 12/2015);

-è  irrilevante sia la natura privata del soggetto che ha conferito l’incarico di collaudo dell’opera pubblica che la destinazione perequativa di parte del compenso che fa gravare sul privato, che ha conferito l’incarico di collaudo al dipendente pubblico,  ulteriori oneri rispetto a quelli previsti in via ordinaria dal d.lgs. 165/2001 (Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n. 266/2016).

Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, gli incarichi di collaudo delle opere di urbanizzazione a scomputo di oneri, ricevuti dal dipendente pubblico direttamente dal lottizzatore rientrano nell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 61, comma 9 del d.l. n. 112/2018.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Emilia Romagna del. n. 38 – 20


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