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Calabria, del. n. 123 – Costo del trasporto scolastico


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla determinazione del costo concernente il servizio di trasporto scolastico, ovvero se il comune sia tenuto a stabilire la misura percentuale di partecipazione finanziaria dell’ente locale e pertanto quantificare anche la residua parte di costi da finanziare mediante le tariffe a carico.

I magistrati contabili della Calabria, con la deliberazione 123/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 Maggio 2020, hanno ritenuto che il trasporto scolastico sia qualificabile come servizio pubblico e che la copertura del costo di tale servizio è a totale carico dell’utenza, in coerenza con le indicazioni della giurisprudenza contabile formatasi nel tempo (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Contr. Piemonte, del. n.  46/2019).

I magistrati contabili hanno inoltre precisato che gli enti locali nell’ambito della propria autonomia finanziaria e nel rispetto degli equilibri di bilancio e della clausola d’invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, ponendo così minor aggravio a carico dell’utenza.

Inoltre, qualora l’ente ne ravvisasse la necessità in virtù di un interesse pubblico o il servizio debba essere erogato  nei confronti di categorie di utenti deboli, la quota di partecipazione diretta dovuta  dai soggetti  beneficiari per la fruizione del servizio  di trasporto scolastico può  anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’Ente  per l’erogazione dello stesso oppure nulla o di modica entità, purché detta quota sia individuata con meccanismi di gradazione della contribuzione degli utenti rispetto alle singole situazioni economiche possedute dagli stessi.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Calabria del. n. 123 – 20

 


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