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Friuli Venezia Giulia, del. n. 14 – Incarichi gratuiti a soggetti in quiescenza


Un Presidente  di una società partecipata ha chiesto un parere  volto a sapere se la nomina di membro del consiglio di amministrazione in un ente pubblico economico sia a titolo oneroso o gratuito laddove la nomina sia assegnata ad un soggetto posto in quiescenza, ex lavoratore autonomo.

I magistrati contabili del Friuli, con la deliberazione 14/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 25 maggio 2020, hanno ribadito, richiamando la normativa vigente in materia, ex art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012, che anche per gli enti presenti nella Regione, che in virtù del sistema di autonomia finanziaria  vigente nel Friuli Venezia Giulia, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, gli incarichi amministrativi affidati a soggetti in pensione devono essere gratuiti, qualora invece il soggetto non percepisse alcuna pensione allora potranno essere onerosi, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in ordine all’ammontare e alla cumulabilità degli incarichi pubblici (si veda anche Corte dei Conti, Sez. Contr. Piemonte, del. n. 66/2018).

La Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, ha ricordato che le disposizioni in materia di gratuità degli incarichi affidati a soggetti in quiescenza di cui all’art. 5, comma 9 del d.l. 95/2012 non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai d.lgs.  n. 509/1994 e 103/1996 i cui organi di governo siano eletti  in via diretto o indiretta da parte degli iscritti, ai sensi dell’art. 19-ter  comma 1 del d.l.148/2017.

Infine, la magistratura contabile ha ricordato che il divieto di affidamento di incarichi amministrativi a titolo oneroso a soggetti in quiescenza opera anche alle fondazioni di diritto privato, non incluse nell’elenco ISTAT  delle p.a. in quanto costituite da soci pubblici (Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 405/2019).

Pertanto, secondo la magistratura contabile,  l’ente che conferisce incarichi amministrativi o direttivi in propri organi  a  soggetti in quiescenza, già lavoratori pubblici o privati  o autonomi, dovrà previamente verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge  ai fini dell’eventuale corresponsione di un compenso, avendo particolare riguardo alla natura giuridica  e alle modalità di scelta  e nomina degli organi di governo dell’ente di previdenza che eroga l’assegno di quiescenza.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Friuli Venezia Giulia del. n. 14 – 20


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