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Decreto Rilancio: le principali novità in materia di patrimonio pubblico e concessioni


L’art 216, concernente “Disposizioni in tema di impianti sportivi”, dispone che all’articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni.

In ragione della sospensione delle attività sportive e dei canoni da corrispondere, questi saranno prorogati al 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

La sospensione delle attività  sportive in riferimento delle parti dei rapporti di concessione di impianti sportivi pubblici potranno concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la  rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.

La revisione dovrà consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.

In caso  di mancato accordo, le parti potranno recedere dal contratto.

In tale caso, il concessionario avrà diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia ancora superato la  fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

La sospensione delle attività sportive, sarà valutata come fattore di sopravvenuto squilibrio dell’assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.

In ragione di tale squilibrio il conduttore avrà diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del  canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

A seguito della sospensione delle attività sportive ricorre la impossibilità della prestazione dovuta in  merito ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo.

I soggetti acquirenti potranno presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell’attività sportiva, allegando il relativo  titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.

Il gestore dell’impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, potrà rilasciare un voucher di pari valore  utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell’attività sportiva.

 


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